Gli Emirati Arabi Uniti (una confederazione di sette monarchie ereditarie) rappresentano una delle economie più importanti del Medio Oriente. Il Pil pro-capite del Paese è tra i più alti del globo terrestre (67.700 dollari nel 2017). Per il triennio 2021-2023 vi sarà un ulteriore incremento medio del Pil del 3,5%.

Dal 1999 l’interscambio tra gli Emirati Arabi e l’Italia ha segnato una forte espansione. Gli Emirati costituiscono oggi il primo mercato di destinazione dell’export italiano fra i Paesi del Golfo Persico.

Un aspetto di fondamentale importanza, che spesso non si prende in considerazione, è la tutela dei crediti. In alcuni Paesi arabi, infatti, non è così semplice affidarsi ad una società di recupero crediti per rinvenire un credito in via giudiziale, in quanto, nel caso specifico, il Diritto Emiratino conosce due tipi di procedimenti generali: Il Decreto Ingiuntivo e l’Ordine di consegna.

Se il giudice non reputa fondata la richiesta di emissione del decreto richiede un’udienza in contraddittorio, esclusivamente in lingua araba, ma dato che il decreto normalmente viene contrastato, l’esecuzione sarà impedita.

Ottenere giustizia in un Paese arabo non è mai elementare anche perché, laddove siano fondate le ragioni del creditore e nel caso in cui Giudice promulgasse una sentenza a favore del creditore, rimane la spinosa questione delle procedure necessarie da realizzare in caso di mancato pagamento.

Ciò che è importante ricordare, al fine di evitare problemi di difficile risoluzione, è che quando ci si rapporta con il sistema della giustizia di questi Paesi è necessario comprenderne prima le dinamiche culturali e comportamentali, per conformare la propria strategia e cercare di ottenere le proprie ragioni.

Un’azione di recupero crediti negli Emirati Arabi deve tenere conto che, ai sensi della legge federale n. 5 del 1985, il termine di prescrizione ordinario è di 15 anni. L’interruzione dei termini prescrittivi negli Emirati Arabi Uniti avviene solo con la notifica dell’atto con il quale si inizia un giudizio. La costituzione in mora non ha alcun effetto sul decorso del tempo.

Visto questo scenario è quindi sempre consigliabile tentare il recupero del credito per via stragiudiziale, poiché il processo ordinario comporta ritardi ed elaborazione di documenti particolareggiati, anche se comunque vengono messe a disposizione del creditore diverse misure cautelari:

  1. Sequestro conservativo
  2. Ordine restrittivo della libertà di viaggiare
  3. Detenzione del debitore

Il diritto emiratino regola un procedimento sommario molto simile al decreto ingiuntivo. Tale procedura può essere attivata da chi è creditore di una somma liquida di denaro, il quale dovrà diffidare il debitore via raccomandata concedendogli un termine di 5 giorni per adempiere all’obbligazione.

Nel caso in cui decorra inutilmente tale termine, il creditore può proporre ricorso per ingiunzione di pagamento fornendo prova scritta del diritto fatto valere. Il provvedimento di ingiunzione deve essere emesso dal giudice entro 3 giorni dalla richiesta e notificato al debitore entro 30 giorni dall’emissione.

Prima di dare avvio a una causa in materia commerciale, è obbligatorio rivolgersi a un Comitato di Conciliazione, nominato dal Ministero della Giustizia, il quale intraprende un tentativo di conciliazione tra le parti.

In caso di esito negativo, è possibile dare avvio ad una procedura ordinaria, tramite il deposito di un ricorso (Plaint) presso la cancelleria del Giudice previo pagamento della tassa di registrazione pari al 4/5% del valore della causa.

La lingua processuale è l’Arabo e tutti i documenti depositati devono essere tradotti da un traduttore ufficiale autorizzato.

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