Alla fine del mese di Marzo l’Istituto Nazionale di Statistica del Portogallo ha reso noto che il deficit pubblico nel 2018 si é fermato allo 0,5 per cento del PIL. Sette anni fa il Paese lusitano aveva un deficit pari all’11% del Pil e il Governo di Lisbona chiese all’Europa una serie di aiuti (78 miliardi di euro) per evitare la bancarotta.

Il Governo attuale (in carica dal 2015) ha messo in atto una politica di tagli e risparmi e migliorato la raccolta fiscale.

Quali sono le procedure per recuperare un credito in Portogallo?

In Portogallo vige una procedura denominata Injunção (per molti elementi è affine al nostro Decreto Ingiuntivo). Si tratta di una modalità rapida ed economica per ottenere la certificazione giudiziale del credito e consiste nell’intimare giudizialmente al debitore il pagamento del saldo scaduto (più interessi e alcune spese). Viene eseguita soprattutto quando non sussiste contestazione.

Il Decreto Ingiuntivo/ Injunção, una volta comunicato alla controparte, prevede un termine di 15 giorni per l’opposizione, dopodiché viene dichiarato esecutivo. L’esecutività viene espressa nell’arco di 30 giorni dal deposito. Nel caso invece vi sia opposizione il procedimento passa a giudiziale, seguendo la procedura sommaria, con limitazioni sul numero di testimoni ammissibili e le scadenze per la consegna delle sentenze.

Dopo il giudizio e se il pagamento non è volontariamente effettuato dal debitore, esiste la possibilità in cinque giorni e con un costo di 51,00 Euro (più IVA), di specificare se sia possibile o meno recuperare il credito.

In via facoltativa, tale procedura consente a qualsiasi creditore di consultare, tramite l’agente di esecuzione, i vari database disponibili, in termini identici a quelli esistenti nel contesto dell’azione di controllo, che gli permette di sapere se vi sono attività attuabili prima dell’inizio dell’azione esecutiva.

Con tale procedura stragiudiziale, ai creditori vengono fornite le indicazioni essenziali che consentono loro di valutare meglio il costo / beneficio derivante da un possibile ricorso al processo esecutivo, evitando così situazioni in cui esso è reso inutile dall’inesistenza di proprietà del debitore.

Dopo aver consultato i database e aver cercato tutte le informazioni attinenti, l’agente di esecuzione è in grado di elaborare un rapporto che elenca le risorse identificate durante le indagini o, se del caso, citare la circostanza che non è stata identificata alcuna proprietà attaccabile.

Il richiedente creditore avrà quindi 30 giorni per richiedere:

–          Il passaggio di PEPEX (Procedimento Pregiudiziale Pre – Esecutivo) in processo di esecuzione.

–          Se non è stato identificato alcun bene attaccabile, la notifica al debitore potrà definirsi in una delle seguenti opzioni:

  • Pagamento dell’importo dovuto, in un’unica soluzione o a rate;

  • Stipula di un accordo di pagamento;

  • Indicazione delle attività attaccabili o opposizione alla procedura.

Se entro il periodo di riferimento di 30 giorni il richiedente non agisce, la procedura verrà automaticamente chiusa. A sua volta, se dopo la notifica sopra illustrata anche il debitore non agisce, la sua identificazione sarà inclusa nella lista pubblica dei debitori, dopo di che il richiedente potrà ottenere un certificato elettronico di impossibilità di riscossione del debito ai fini fiscali, da rilasciare dall’agente e che deve essere comunicato alle autorità fiscali anche per via elettronica, ai fini del successivo rimborso dell’imposta sul credito irrecuperabile.

Poiché si tratta di una procedura semplice e molto rapida, appare di grande utilità per i vari agenti economici che hanno dei dubbi a riguardo all’efficacia risultante dall’uso del procedimento esecutivo.

Fonti:

https://www.ilpost.it/2019/03/27/portogallo-economia-antonio-costa/

https://www.invenium.it/il-recupero-crediti-in-portogallo/

Per maggiori informazioni:

http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=83